Il matrimonio civile viene celebrato in Comune, da un ufficiale di stato civile previa presentazione della richiesta di pubblicazione degli atti. La cerimonia dura circa una ventina di minuti: alla presenza di due testimoni, l’ufficiale di stato civile legge ai due sposi alcuni articoli concernenti i diritti e i doveri dei coniugi, tratti dal Codice Civile.

Gli sposi vengono ufficialmente riconosciuti tali dopo la reciproca dichiarazione di volersi unire in matrimonio. Dopo la celebrazione viene compilato l’atto del matrimonio.

La cerimonia può essere intervallata da brevi esecuzioni di musica classica, a seconda della preferenza della coppia; in alcuni casi, il celebrante può anche offrire un discorso augurale ai nuovi coniugi. Alcune coppie affidano un breve intervento augurale a parenti o amici.

Gli articoli del Codice Civile, letti durante la cerimonia:

Art. 143 – Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 144 – Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Art. 147 – Doveri verso i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Art. 148 – Concorso negli oneri
I coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.