Couple with lawyer

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In Italia non sono leciti gli accordi prematrimoniali, così frequenti negli Stati Uniti e vivi nella fantasia di ciascuno grazie a diversi film. Nel nostro Paese se in sede di matrimonio non viene fatta specifica richiesta, il regime patrimoniale previsto dalla legislazione è la comunione dei beni. La modifica può essere fatta solo rivolgendosi a un notaio.

Cosa comporta la comunione dei beni? Tutti i beni acquistati a seguito del matrimonio sono di proprietà della coppia. Il discorso è valido anche per i debiti: sia contratti separatamente, sia contratti congiuntamente sono patrimonio comune.

Secondo l’articolo 177 del Codice Civile costituiscono oggetto della comunione:
– gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, a esclusione di quelli relativi ai beni personali;
– i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
– i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati:
– le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora. si tratti di aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Secondo l’articolo 179 del Codice Civile, rimangono invece di proprietà esclusiva di ciascun coniuge:
– i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
– i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
– i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
– i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
– i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
– i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

Si può procedere allo scioglimento della comunione dei beni in questi casi: se entrambi i coniugi concordano nel modificare il regime patrimoniale, per annullamento del matrimonio, separazione o divorzio, per fallimento o morte del coniuge, per separazione giudiziale dei beni.

La separazione dei beni invece consente ai coniugi di mantenere anche dopo il matrimonio la titolarità degli acquisti precedenti o posteriori al matrimonio; i coniugi potranno amministrare i propri beni liberamente, tenendo sempre conto degli obblighi familiari.